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La partecipazione dei cantoni alla politica estera

I cantoni sono coinvolti nella politica estera quando decisioni della Confederazione in quest'ambito toccano in maniera significativa i loro interessi o competenze. Tale collaborazione è regolata dall'articolo 55 della Costituzione federale e dalla Legge federale sulla partecipazione dei Cantoni alla politica estera della Confederazione. Le competenze in politica estera della Confederazione non vengono intaccate. La sua capacità d’azione in questo settore è esplicitamente preservata.

Obbligo di informazione reciproco tra cantoni e Confederazione

Al centro della collaborazione figura il dovere reciproco di informazione tra cantoni e Confederazione. La Confederazione deve informare i cantoni per tempo e in maniera esaustiva sui progetti di politica estera importanti per quest’ultimi. Ogni sei mesi è inviata ai cantoni una lista contenente i progetti in corso. I cantoni hanno la possibilità di richiedere informazioni supplementari. Il dialogo federalistico svolge un ruolo importante: una delegazione del Consiglio federale s’incontra regolarmente con i rappresentanti dei cantoni.
Audizione dei cantoni prima delle decisioni di politica estera

Nella misura in cui venga richiesto dai cantoni, la Confederazione deve consultarli durante la preparazione di decisioni di politica estera. Può farlo però anche di sua iniziativa. In caso di negoziati con altri paesi o organizzazioni internazionali, le audizioni avvengono di regola prima dell’inizio delle discussioni. La Confederazione tiene conto delle prese di posizione dei cantoni a seconda del loro grado di coinvolgimento. Se necessario la Confederazione può prescindere da tali pareri, ma deve giustificare le sue decisioni.
Partecipazione dei cantoni a negoziati

La Confederazione coinvolge i cantoni nella preparazione dei mandati negoziali e, di regola, li fa partecipare ai negoziati stessi se vengono toccate le loro competenze. Negli altri casi la Confederazione li può convocare di sua iniziativa. Ciò rappresenta la prassi usuale, dimostratasi efficace nei negoziati settoriali con l’Ue. I rappresentanti dei cantoni che si aggregano alle delegazioni della Confederazione vengono proposti dai cantoni. Essi vengono approvati dalla Confederazione e sono sottoposti alle istruzioni del capo delegazione.
Trattati dei cantoni con l’estero

Stando alla Costituzione federale (articolo 56), i cantoni possono concludere trattati con l’estero nei settori di loro competenza. Tali accordi non possono essere contrari al diritto né agli interessi della Confederazione e degli altri cantoni. I cantoni devono informare la Confederazione prima della stipulazione dell’accordo. I cantoni possono rivolgersi direttamente alle autorità di rango inferiore di Stati esteri. Quando gli interlocutori sono le autorità centrali di uno Stato, i cantoni possono intrattenersi solo con la mediazione della Confederazione.