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Il rapporto tra diritto interno e diritto internazionale
Una norma internazionale approvata dalla Svizzera entra a far parte dell’ordinamento giuridico interno. Nella gerarchia delle norme, in linea di massima il diritto internazionale ha la precedenza su quello interno. Ai sensi della Costituzione federale, la Confederazione e i Cantoni sono tenuti a rispettare il diritto internazionale.
Diritto internazionale integrato nell’ordinamento giuridico svizzero
Dal momento in cui la Svizzera le approva, le norme internazionali diventano parte integrante dell’ordinamento giuridico nazionale, e ogni organo dello Stato deve rispettarle e applicarle, com’è tipico di ogni sistema monistico. Contrariamente a quanto avviene in un sistema dualistico, non occorre trasporre una norma internazionale nel diritto svizzero tramite un atto supplementare, promulgando per esempio una legge speciale. Una disposizione giuridica internazionale vincolante per la Svizzera assume automaticamente validità anche nel diritto interno.
Per questa ragione, prima della ratifica di uno strumento giuridico internazionale, il Consiglio federale verifica che le disposizioni ivi contenute siano conformi al diritto interno. Qualora manchi la volontà politica di attuare determinati obblighi a livello nazionale, la Svizzera ha in linea di principio la facoltà di formulare una riserva.
Applicabilità diretta delle norme di diritto internazionale
Non tutte le norme di diritto internazionale creano diritti e obblighi diretti. Talvolta occorre emendarle e definirle. Il diritto internazionale non direttamente applicabile ha di solito un carattere programmatico e si rivolge in primo luogo al legislatore incaricato di concretizzarlo.
Il Tribunale federale ha elaborato alcuni criteri che consentono di determinare se una disposizione di diritto internazionale è direttamente applicabile o meno (sentenza del Tribunale federale 124 III 90 o 129 II 249, pag. 257):
- la disposizione concerne i diritti e gli obblighi del singolo;
- la disposizione è giustiziabile, ossia sufficientemente concreta e chiara affinché un’autorità o un tribunale possa applicarla direttamente a una fattispecie;
- la disposizione si rivolge ad autorità incaricate di applicare il diritto e non ad autorità legislative.
Primato del diritto internazionale sul diritto interno
In virtù della Costituzione federale, la Confederazione e i Cantoni sono tenuti a rispettare il diritto internazionale. La Costituzione, tuttavia, non regola i casi di conflitto tra una disposizione del diritto internazionale e una norma svizzera. In linea di principio, prevale il diritto internazionale. Tale prevalenza risulta dall’obbligo di attuare i trattati in buona fede.
Articolo 5 della Costituzione federale
Articolo 26 della Convenzione di Vienna
Secondo il messaggio del Consiglio federale relativo alla Costituzione federale, tutti gli organi dello Stato devono impegnarsi ad agire in conformità agli obblighi previsti dal diritto internazionale. Nella giurisprudenza recente, il Tribunale federale conferma senza riserve il principio del primato del diritto internazionale sul diritto interno (sentenza del Tribunale federale 125 II 417, pag. 424 seg., 128 IV 201, pag. 205 seg. o sentenza del 12 ottobre 2012 (2C_828/2011) consid. 5).

