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Divieto e limitazione di armi convenzionali
Il diritto internazionale umanitario vieta o limita l’uso di armi convenzionali al fine di mitigare le conseguenze delle guerre sulla popolazione civile.
Dal diritto consuetudinario derivano prescrizioni come
- il divieto di armi che agiscono senza distinzione
- il divieto di armi che causano sofferenze inutili
La Convenzione del 1980 e i suoi 5 Protocolli
Di importanza centrale è la Convenzione del 10 ottobre 1980 sulla proibizione o limitazione dell’impiego di talune armi classiche (CCAC). Accanto all’accordo quadro generale, tre protocolli aggiuntivi vietano o limitano l’impiego di determinate categorie di armi:
- protocollo I relativo alle schegge non individuabili
- protocollo II sull’uso di mine, trappole e altri ordigni
- protocollo III sulle armi incendiarie
Concepita come uno strumento dinamico, la Convenzione si è adattata dopo il 1980 alla rapida evoluzione tecnologica delle armi e dei metodi di combattimento. L’estensione del campo di applicazione è avvenuta finora grazie a 3 ulteriori protocolli:
- protocollo IV sulle armi laser accecanti (1995)
- modifica del protocollo II sull’uso di mine, trappole e altri ordigni (1996)
- protocollo V sui residui bellici esplosivi (2003)
Oltre alle disposizioni sul comportamento in caso di conflitto armato, la convenzione contiene anche provvedimenti per il periodo che precede o segue i combattimenti. Nel 2001, la validità della convenzione è stata estesa ai conflitti interni agli Stati. Attraverso questo ampliamento del campo d’applicazione la Convenzione si è adeguata ai cambiamenti intervenuti nella natura dei conflitti armati nel corso degli ultimi decenni.
La Svizzera ha ratificato la convenzione quadro e i 5 protocolli aggiuntivi. Partecipa attivamente ai lavori degli esperti governativi che esaminano disposizioni per tipi di armi non ancora prese in considerazione.
Norme derivanti dal diritto consuetudinario internazionale
La Svizzera appoggia gli sforzi volti a limitare o a vietare le armi che producono gravi conseguenze umanitarie anche al di fuori della CCAC.
Al pari di qualsiasi impiego di armi in un conflitto armato, le norme e i principi generali del diritto internazionale umanitario limitano ad esempio anche l’uso di munizioni a grappolo e mine antiuomo. Esso prescrive in particolare le misure da adottare per minimizzare l’impatto della condotta di conflitti bellici sulla popolazione civile e sugli oggetti civili. Le principali regole del diritto umanitario internazionale applicabili in caso d’intervento sono:
- l’obbligo di distinguere tra obiettivi civili e militari;
- il divieto di condurre attacchi indiscriminati;
- l’obbligo di rispettare il principio della proporzionalità e
- l’obbligo di prendere le precauzioni necessarie per limitare il più possibile gli effetti di un attacco sulla popolazione civile.
Queste norme fanno parte del diritto internazionale consuetudinario e pertanto si applicano a tutte le parti in conflitto, governi o gruppi armati non governativi che siano, indipendentemente dal fatto che uno Stato abbia o meno aderito a un pertinente trattato internazionale.
Convenzione sulle munizioni a grappolo e sulle mine antiuomo
Il 30 maggio 2008 le Camere federali hanno approvato la ratifica della Convenzione sulle munizioni a grappolo (Convention on Cluster Munitions, CCM), che riprende lo spirito dell’accordo sulle mine antiuomo del 18 settembre 1997. La Svizzera è stata uno dei primi Stati a ratificare questo accordo il 24 marzo 1998. In seguito alle gravi conseguenze umanitarie collegate a queste armi, entrambe le convenzioni sanciscono un divieto assoluto di un loro impiego, sviluppo, fabbricazione, acquisizione, trasferimento e deposito.
